Art. 1.
(Finalità).

      1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché delle norme del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, adottano, anche con unico atto avente natura di regolamento:

          a) disposizioni dirette a garantire, in via prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione in relazione agli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

          b) disposizioni, coordinate a quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica, dirette ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio in relazione agli interventi edificatori e comunque alla realizzazione di strutture di qualsivoglia dimensione necessarie per l'installazione di impianti di radiotrasmissione televisiva e di telefonia mobile.